DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Vigente al: 10-3-2016
TITOLO III
ORGANI
CAPO I
Organi di governo del comune e
della
provincia
Articolo 43
Diritti dei consiglieri
1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa
su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno
inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo
le modalita' dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare
interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere
dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche'
dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio
mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente
determinati dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi
delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni
altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le
modalita' della presentazione di tali atti e delle relative risposte
sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata
partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il
diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.