DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Vigente al: 10-3-2016
TITOLO III
ORGANI
CAPO I
Organi di governo del comune e
della
provincia
Articolo 46
Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della
giunta
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai
cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni
dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano ((, nel
rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini,
garantendo la presenza di entrambi i sessi,)) i componenti della
giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente
della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o
piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.