DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Vigente al: 9-3-2016
TITOLO III
ORGANI
CAPO I
Organi di governo del comune e
della
provincia
Articolo 47
Composizione delle giunte
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a (( dodici ))unita'. ((31))
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto puo' prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti, parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere.
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero, di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa
tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con
popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei
capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000
abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa
tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con
popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non
superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24
consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono
assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui
sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.
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AGGIORNAMENTO (31)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 23) che la presente modifica "entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali".